Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e alle verifiche periodiche/straordinarie di impianti elettrici e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche collocati nei luoghi di lavoro.
La novità rilevante del decreto 462/01 riguarda il datore di lavoro sul quale grava la responsabilità di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Il decreto si riferisce agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo con questa nozione tutte le attività produttive nelle quali vi sia almeno un lavoratore subordinato o lavoratori ad esso equiparati.
Tali verifiche possono essere effettuate da Organismi di Ispezione Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed accreditati da ACCREDIA o in alternativa dalle ASL o ARPA. OCERT è abilitata allo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 nelle seguenti aree:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere le
verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche. La frequenza di tali
verifiche dipende dalla tipologia dell’impianto.
In particolare, il DPR 462/01 prevede una periodicità biennale,
per impianti e dispositivi di protezione; installati in:
Nei restanti casi la periodicità è quinquennale
Le verifiche straordinarie sono richieste nei seguenti casi:
L’attività di verifica si articola nelle seguenti fasi:
In caso di necessità, OCERT fornisce assistenza al datore di lavoro in caso di contestazione del verbale da parte dell’organo di vigilanza.
La documentazione da presentare al momento della verifica è la seguente:
IIl decreto 462/01 lascia irrisolto l’interrogativo sulla necessità o meno di effettuare le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra nei condomini. A tale proposito è utile fare alcune considerazioni.
E’ evidente come la presenza di un lavoratore subordinato o ad esso equiparato, si pensi ad esempio al portiere di uno stabile, renda il condominio un luogo di lavoro, facendolo rientrare nella fattispecie prevista dal DPR 462/01. In tal caso, il datore di lavoro, cioè il proprietario o l’amministratore del condominio, è obbligato a richiedere e far eseguire le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Tale obbligo non sussisterebbe in caso di assenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati.
Tuttavia, autorevoli esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso una circolare ministeriale hanno evidenziato come il dettato del decreto 462/01 sia applicabile "ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare".
La ratio del decreto 462/01 deve, sempre secondo il Ministero, essere individuata nell’esigenza di garantire l’incolumità di tutti quei soggetti chiamati a vario titolo a prestare la propria attività di lavoro in un luogo dove sia installato un impianto elettrico.
A conferma di tale interpretazione, nel caso in cui si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti dovuti al malfunzionamento dell’impianto elettrico, vi è la responsabilità del proprietario e/o amministratore del condominio, a meno che non dimostri di aver fatto il possibile per evitare l’evento dannoso. Tale prova liberatoria può essere resa più agevole attraverso la regolare manutenzione e la verifica periodica dell’impianto elettrico.
La scelta di un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero, i cui verificatori non possono svolgere attività di progettazione, installazione e consulenza in tema di impianti elettrici, costituisce una ulteriore garanzia sulla imparzialità dei risultati ottenuti durante l’attività di verifica.
Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/19), convertito con la Legge n. 8/20, ha modificato il DPR n. 462/01 relativo al procedimento di denuncia e verifica di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, introducendo l’art. 7 bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). Il decreto prevede l'introduzione di un tariffario unico su base nazionale stabilito, per le parti applicabili, dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) del 7 luglio 2005.
Per richiedere un preventivo scrivici una e-mail compilando il modulo sottostante, i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori.