Attrezzature di lavoro
Prime Verifiche e Verifiche Periodiche successive


















Ambito di applicazione e normativa

L’art. 71, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che “(…) il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.” Lo stesso articolo, al comma 13, prevede che “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati (…) sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Tale decreto, emanato dal Ministero del Lavoro ed entrato in vigore il 23 maggio 2012, è il D.M. 11 aprile 2011 e trova applicazione esclusiva per le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 installate in ambienti di lavoro. Le verifiche possono essere effettuate da INAIL, ASL/ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati. OCERT è abilitata per le regioni Piemonte e Lombardia alla effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 per le seguenti categorie:

  • Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga:
    1. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
    2. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
    3. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
    4. Carrelli semoventi a braccio telescopico;
    5. ldroestrattori a forza centrifuga
  • Gruppo SP – Sollevamento persone:
    1. Scale aree ad inclinazione variabile;
    2. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato; 
    3. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano; 
    4. Ponti sospesi e relativi argani;
    5. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
    6. Ascensori e montacarichi da cantiere.
Iter procedurale

L’INAIL è il titolare della prima verifica periodica da effettuarsi nel termine di 45 giorni dalla richiesta.
Pertanto, nel caso di prima verifica periodica, destinataria della richiesta da parte del datore di lavoro sarà l’INAIL. Contestualmente alla richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale l’INAIL dovrà avvalersi nel caso in cui non sia in grado di provvedere direttamente nei termini temporali previsti. Decorsi inutilmente tali termini, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ai soggetti abilitati.

Le verifiche successive, invece, sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti abilitati o dalle ASL/ARPA.

Normativa
  • D.M. 11 aprile 2011: "Decreto che disciplina le modalità di effetuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati" (formato PDF)

Prima verifica e verifiche periodiche successive

La periodicità delle verifiche dipende dalla tipologia di attrezzature ed è specificata nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Le verifiche si suddividono in due tipologie:

  • Verifiche periodiche: sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;
  • Prima verifica periodica: è la prima delle verifiche periodiche descritte nel punto precedente e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

La differenza tra la prima verifica e le verifiche periodiche successive risiede nel fatto che in occasione della prima verifica viene compilata la scheda tecnica di identificazione che seguirà l’attrezzatura per tutta la sua vita utile.

Modalità di svolgimento verifiche

L’attività di verifica si articola nelle seguenti fasi:

  • Identificazione delle attrezzature di lavoro;
  • Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;
  • Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione;
  • Controllo dello stato di conservazione;
  • Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza;
  • Rilascio del verbale;
  • Eventuali comunicazioni all’organo di vigilanza

Per le operazioni di verifica è necessario che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore:

  • il personale tecnico occorrente;
  •  un preposto;
  •  i mezzi necessari per lo svolgimento delle operazioni di verifica, ad esclusione degli apparecchi di misurazione.

Documentazione richiesta

La documentazione da presentare al momento della verifica è la seguente:

  • verbali delle precedenti verifiche periodiche;
  • libretto delle verifiche;
  • dichiarazione delle caratteristiche delle funi e/o catene di sollevamento e dei ganci (per tutte le categorie di apparecchi);
  • dichiarazione di conformità CE per gli apparecchi immessi sul mercato dopo il 23 settembre 1996;
  • dichiarazione di idoneità delle strutture portanti per le gru a ponte;
  • dichiarazione di corretta installazione per le gru a torre e, in genere, per tutti gli apparecchi trasferibili.
Matrice competenze
  • Scarica la matrice delle competenze (formato PDF)

Tariffario ministeriale

Le tariffe applicate sono stabilite con decreto interministeriale del 23 novembre 2012 e sono aggiornate periodicamente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Nel caso di prima verifica, tali tariffe possono subire variazioni in diminuzione o in aumento nella misura massima del 15%, solo nel caso in cui siano decorsi 45 gg senza che l’INAIL abbia incaricato espressamente OCERT come soggetto abilitato alla esecuzione della verifica, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 11 aprile 2011.
Nel caso di verifiche successive, i soggetto abilitati possono applicare sconti o maggiorazioni in maniera coerente alla loro politica dei prezzi, sempre nel rispetto dei limiti sopracitati.













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